Comunicato Unitario IRIDE

Comunicato unitario dei funzionari assunti per concorso con le procedure IRIDE

Il 21 Dicembre 2017 è stata firmata un'ipotesi di intesa tra Agenzia delle Entrate e alcune Organizzazioni Sindacali, riguardante le progressioni economiche per il 2017.
Un numero pari a 17.762 funzionari dovrebbe beneficiare della progressione; per dare unidea concreta, 2.514 funzionari su 5.401 dovrebbero passare da F1 a F2 (III Area): circa il 60% degli stessi ne rimarrebbe escluso. Lanalisi effettuata ha riflessi analoghi anche sui colleghi che da F2 aspirano a passare a F3.
Data la limitatezza delle risorse, la scelta tra chi includere e chi escludere appare di per sé inevitabile; tuttavia, i criteri utilizzati per attuare tale scelta appaiono censurabili in quanto determinano effetti irragionevoli, iniqui e non condivisibili.
Dalla simulazione effettuata e qui allegata, ad esempio:
tutti i colleghi assunti dal 2011 in poi verrebbero esclusi;
meno della metà dei colleghi assunti nel 2010 beneficerebbe del passaggio da F1 a F2;
tutti i funzionari assunti in precedenza beneficerebbero del passaggio da F1 a F2, compresi quelli che sono passati da II area a III area F1 nel 2013.

Il tutto per effetto della combinazione tra criterio di anzianità e criterio di titoli che determina effetti iniqui che è nostra intenzione portare allattenzione con urgenza degli organismi dell'Agenzia e delle Organizzazioni Sindacali.

La simulazione sviluppa gli esiti della procedura di progressione a livello nazionale e, basandosi su alcune ipotesi semplificative ma verosimili, utilizza i dati reperiti nell'area intranet dellAgenzia delle Entrate, relativi al personale in ruolo III Area - F1 al 1.01.2017. In particolare:
Tutti gli assunti ante 2004 hanno il diploma superiore (che comporta lattribuzione di 19 punti, vedasi seconda tabella pag. IV ipotesi di intesa);
Tutti gli assunti post 2004 hanno la laurea 3+2 o vecchio ordinamento (che comporta lattribuzione di 28 punti, vedasi sempre la seconda tabella pag. IV ipotesi di intesa);
Sono stati conteggiati i singoli anni di servizio secondo il criterio indicato nella prima tabella (pag. IV ipotesi di intesa);
Infine, è stato considerato ed inserito l'ingresso degli ex II area nella III area nel mese di aprile 2013 (secondo quanto previsto dalla procedura di cui al prot. n.ro. 2009/193306).

Dall'applicazione di questi criteri:

  • Gli assunti con la procedura IRIDE nel corso del 2010 otterrebbero un minimo di 45,5 punti (2,5 x 7 + 28);
  • Gli assunti con la procedura IRIDE nel corso del 2011 otterrebbero 43 punti (2,5 x 6 + 28).
  • Gli assunti in anni precedenti e che hanno già beneficiato del passaggio tra II e III area nell'aprile del 2013, per via dell'anzianità di fascia di tre anni e 8 mesi, dell'anzianità in altra Area (1 punto per ogni anno) e del titolo di diploma superiore (19 punti), otterrebbero un punteggio che, per chi è stato assunto prima del 1996, è superiore a 45,5.

In virtù della combinazione tra punteggio per anzianità pregressa e per il titolo di diploma, questi ultimi sopravanzano i colleghi assunti come III area ab initio.

In altre parole il criterio di anzianità peraltro in area pregressa è del tutto prevalente rispetto al criterio di titoli di studio: i colleghi diplomati ma con minore anzianità di fascia ottengono un punteggio maggiore dei colleghi laureati e con maggiore anzianità di fascia.

Tale scelta, operata in seda di preintesa, oltre ad essere iniqua, è irragionevole in quanto:


Posiziona gli ex II Area non laureati in cima alla graduatoria, pur avendo gli stessi già beneficiato di una promozione nel 2013;


Esclude dal passaggio di fascia tutti gli assunti nel 2011 e più della metà degli assunti nel 2010 i quali, pur essendo in ruolo come III aria F1 da quasi un decennio, non hanno mai beneficiato di alcuna promozione.

L'irragionevolezza di tale scelta si manifesta in tutta la sua evidenza se si tiene conto che:


L'inquadramento alla III Area prevede, di regola, il possesso del titolo di laurea;


L'anzianità pregressa da II Area ha già concorso alla formazione della graduatoria per il passaggio da II Area a III Area nella procedura del 2013 e in quelle degli anni precedenti;


L'art. 83 del CCNL Agenzie Fiscali 2002 2005 stabilisce che "i criteri selettivi saranno combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza delluno sullaltro”;
L'art. 96 della recente ipotesi di CCNL Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto il giorno 23.12.2017, richiamando il suddetto art. 83 del CCNL Agenzie Fiscali 2002 2005, conferma la necessaria ponderazione dei vari criteri selettivi ai fini delle progressioni economiche .


Quanto sopra, come evidenziato, genera l'esclusione dal passaggio retributivo di colleghi comunque laureati e che prestano il loro servizio in Agenzia da quasi, ormai, un decennio e che, presumibilmente continueranno a non beneficiare, ancora per molto tempo, di procedure di avanzamento retributivo.

Si consideri, inoltre, che:
I colleghi assunti nel corso del 2010 e del 2011 sono stati esclusi dalla precedente procedura di sviluppo economico per via della assenza del requisito dellanzianità di servizio, il bando prevedeva come requisito di partecipazione l'anzianità nella fascia di appartenenza da almeno 5 anni, anziché il biennio come nella presente e nelle precedenti (gli assunti nel 2010 sono stati esclusi per 11 giorni di mancata anzianità);


Il verbale di intesa programmatica sottoscritto il 21.12.2017 non dà alcuna certezza circa l'espletamento di ulteriori procedure di sviluppo economico per il 2018 e per il 2019, che sono al momento solo prospettiche.


La presente procedura di sviluppo economico e, quindi, la permanenza nella fascia retributiva, è destinata a riflettersi anche nel futuro, in occasione di nuove procedure;

Quanto sopra ci conduce a considerare la preintesa raggiunta e gli effetti della stessa come tutt'altro che ragionevoli.
Infatti, rischiano di permanere nella fascia retributiva F1 colleghi che da un decennio ormai prestano servizio, a causa di un quantomeno discutibile peso attribuito ai criteri contrattualmente previsti. Sarebbe stata sufficiente una più corretta ponderazione dei criteri di anzianità e di titoli, nonché un approfondimento sugli effetti della stessa per evitare la situazione destinata a verificarsi per l'effetto della presente procedura di sviluppo economico.

Chiediamo all'Agenzia delle Entrate e alle Organizzazioni Sindacali una riconsiderazione dei criteri dell'ipotesi di intesa.
Tenuto conto che il requisito del possesso del titolo di laurea è una condizione naturale di accesso alla III Area, chiediamo che il punteggio da anzianità pregressa in Aree diverse (che ha già concorso alla procedura di passaggio da II a III Area), sia inferiore al differenziale tra il punteggio attribuito al titolo di laurea rispetto al diploma superiore.

Ci attendiamo di trovare accoglimento ad una richiesta che riteniamo legittima ed equa e che non solo priverebbe il bando di profili di illegittimità, ma che soprattutto evita l'umiliazione di una parte importante delle professionalità di questa Agenzia, che si troverebbero altrimenti ad essere, di fatto, la nuova II Area.

Allegato: Simulazione progressioni


I funzionari sottoscriventi


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