Petizione per l'applicazione della Legge sulla Dislessia

Quoted post

Lulù (Lucia Fusco)

#172 Re:

2011-07-13 16:29

#170: -

Ciao Dani. La petizione, ovviamente per motivi legali, è destinata solo agli adulti. Ma abbiamo deciso di tenere e lasciare visibili le firme di chi, minorenne e o massacrato dal problema dislessia o solo simpatizzante per conoscenza e solidarietà, ha voluto manifestare il suo assenso e il suo sostegno a questa nostra iniziativa. Per il resto è una petizione come qualsiasi altra, gestita come qualsiasi altra.

Cara Dani.......sta tranquilla.....che i professori li stiamo mettendo in riga........guarda qui quanti bravi docenti hanno firmato......ed hanno tutti voglia di imparare........e noi siamo pronti ad insegnare loro tutto il necessario!!

Ti auguro una serenissima estate in modo che tu possa tornare più carica che mai a settembre!! Un abbraccio.....e grazie per essere stata qui!

Risposte

Cristian

#173 Questa non è una petizione come qualsiasi altra

2011-07-13 18:02:34

#172: Lulù (Lucia Fusco) - Re:

Salve a tutti, pochi o molti che siate.

In questo spazio di discussione rispondo all'affermazione fatta da Lulù (Lucia Fusco) nel messaggio 172, a proposito della seguente frase: "è una petizione come qualsiasi altra, gestita come qualsiasi altra".

Non faccio commenti per non essere frainteso ma riporto solamente un riferimento di legge che, forse potrei non aver compreso correttamente: Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 - Supplemento Ordinario n. 93.

Il riferimento può essere letto per intero a questo indirizzo e, per comodità e sinteticità, riporto dopo i miei saluti i punti di interesse (l'art. 65 e l'articolo 64 comma 2 che mi sembra lo completi) evidenziati negli aspetti che mi sembrano importanti e seguiti da una riga di osservazione conclusiva.

In base al suddetto articolo, mi sento di affermare che questa è una petizione affiliativa che sembra non avere valore legale ma può avere il valore di sensibilizzare le persone riguardo ad un argomento (anche se non ne condivido i toni).

Cordialmente

Cristian

 

Art. 65.
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non e' più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c).

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:

«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

 

per completezza, riporto anche l'articolo 64, comma 2:

2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purche' tali strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi e' comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

Mio commento: la buona fede non è uno strumento che consenta di accertare l'identità delle persone.