APRIAMO I PARCHI ALLA CINOFILIA

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Ospite

#1

2014-05-19 11:53

Un paio di anni fà o poco più, in Campania approvammo una legge regionale di simile portata, ci fù impugnata, riporto relativo contenuto comprensivo di motivo d'impugnativa: "La norma regionale in oggetto, dettando disposizioni difformi dalla normativa comunitaria, nonché a quella nazionale di riferimento afferente alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e della "tutela della concorrenza", si pone in contrasto con l'art. 117, comma 1, e comma 2, lett e) ed s), della Costituzione. - Art. 1, comma 16, in tema di addestramento ed allenamento dei cani da caccia. Tale disposizione prevede che "Al fine di contribuire al rilancio dell'economia delle zone montane e dei territori compresi nei parchi mediante il turismo cinofilo (cino-turismo), i comuni ricompresi in queste aree istituiscono, anche d'intesa con gli organi di direzione degli enti parco medesimi, aree cinofile. Dette aree sono adibite esclusivamente all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia ed alle conseguenti verifiche zootecniche. Nell'interno delle stesse i comuni individuano strutture ove consentire l'addestramento anche dei cani da pastore, da utilità e dei cani adibiti alla pet-therapy ed al soccorso. La realizzazione e gestione di tali aree e strutture è prevalentemente affidata a cooperative di giovani residenti nei comuni interessati o ad imprenditori agricoli, singoli o associati, ed alle associazioni cinofilo-venatorie. In tali zone sono altresì consentite, nell'arco dell'anno, prove zootecniche per il miglioramento delle razze canine da caccia e da pastore di cani iscritti all'anagrafe canina?" Così disponendo, la norma regionale si pone in contrasto con la normativa statale di settore rappresentata dalla legge n. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette", la quale all'articolo 11 prevede che ogni parco, nel rispetto delle proprie caratteristiche, attraverso il proprio Regolamento, disciplini l'esercizio delle attività consentite entro il territorio di competenza, imponendo, tuttavia, al comma 3, il divieto di tutte "le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat ". Tra tali attività rientra sicuramente l' addestramento cani atteso che, come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 350 del 1991 "nessun dubbio può sussistere ne in ordine al fatto che , in quanto attività strumentale all'esercizio venatorio, debba ricondursi alla materia della ...", appare assimilabile alla materia della caccia e di conseguenza assolutamente vietata nelle aree protette. Conclusivamente, la norma regionale in oggetto, dettando disposizioni difformi dalla normativa nazionale di riferimento afferente alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e della "tutela della concorrenza" di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) ed e), per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, presenta profili di illegittimità costituzionale".

saluti Ferrara Gianfranco

Risposte


Anonymous

#9 Re:

2014-05-19 17:57:06

#1: -

La tua esperienza diretta puo' esserci d'aiuto. Vuoi far parte del gruppo promotori?

bosco

#60 Re:

2014-05-29 13:53:43